Il nuovo articolo 71 bis delle c.c. del nostro Paese richiede che chiunque svolga il ruolo di amministratore deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria e aver frequentato un corso di formazione in amministrazione condominiale. Per questo risulta opportuno, ancora prima di comprendere per quanto tempo possa durare la carica di un amministratore di condominio, sapere quali sono i requisiti richiesti, secondo le ultime norme di legge, affinché qualcuno possa rivestire tale ruolo. Questi requisiti, tuttavia, non sono necessari nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra i membri del condominio. Anche coloro che sono stati amministratori di condominio per almeno un anno durante i tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono autorizzati a svolgere l’attività di amministratore in assenza dei requisiti di cui sopra (fatto salvo, tuttavia, all’obbligo di sottoporsi a una formazione periodica obbligatoria). Come è facile intuire, queste possibilità decadono nel momento in cui un soggetto è stato condannato da parte di un tribunale nazionale.
Nell’amministrazione di un condominio, alla scadenza del primo anno di mandato dell’amministratore, è legittimo domandarsi: quanto dura in carica l’amministratore di condominio? “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”. Recita così il comma 10 dell’articolo 1129 c.c. che, in sede applicativa, ha sollevato dei dubbi. La difficoltà di interpretazione, riguarda la necessità, o meno, che il rinnovo dell’incarico sia reso esplicito in sede di assemblea condominiale. Inoltre, dagli articoli 1135 del codice civile, e 66 delle disposizioni di attuazione del c.c., si evince chiaramente che l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea annualmente, al fine di consentirle di pronunciarsi, tra le altre questioni, su quelle relative alla propria conferma e all’eventuale retribuzione.
Il tribunale di Milano, con un provvedimento del 7 ottobre 2015, ha chiarito che, omettere di inserire la nomina dell’amministratore all’ordine del giorno dell’assemblea, è conforme alla più recente disciplina del condominio, secondo cui la durata di un anno, della carica di un amministratore, è prorogabile tacitamente per un altro anno, in mancanza di una delibera di revoca da parte dell’assemblea stessa. Anche il Tribunale di Cassino, con un decreto emesso il 21/01/2016, ha assunto la stessa interpretazione, pronunciandosi, in sede di volontaria giurisdizione, sul caso di un condomino. Egli aveva chiesto che venisse disposta la revoca del proprio amministratore, per aver omesso di inserire, all’ordine del giorno dell’ultima assemblea coincidente con la fine dell’anno di mandato, la voce sulla conferma o la revoca del proprio incarico. Respingendo il ricorso del condomino, il giudice ha affermato che, secondo quanto disposto dall’articolo 1129 comma 10 del c.c., l’incarico dell’amministratore, della durata di un anno, si intende rinnovato per la stessa durata, per cui non vi era alcuna necessità di convocare l’assemblea per quello scopo, fatta salva la facoltà dell’assemblea stessa di deliberarne la revoca. Basandosi su quanto disposto dai Giudici dei Tribunali di Milano e di Cassino, la giurisprudenza attuale sembra orientata a considerare automatico il rinnovo dell’incarico dell’amministratore, terminato il primo anno di mandato, anche per garantire allo stesso maggiore stabilità nello svolgere le proprie mansioni, nell’interesse del condominio. Resta fermo il principio normativo secondo cui l’incarico dell’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, con una delibera dell’assemblea, sulla base delle modalità dettate dal regolamento condominiale oppure con la maggioranza prevista per la sua nomina, secondo il comma 11 dell’articolo 1129 del c.c.
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